La nullità matrimoniale
Il processo “più breve”
Con il Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”, entrato in vigore l’8 dicembre 2015, il Santo Padre Francesco ha introdotto importanti novità nel diritto processuale matrimoniale canonico, al fine di agevolare una celere definizione dello status coniugale dei fedeli. La riforma ha abolito l’obbligo della doppia sentenza conforme (fatto sempre salvo il diritto di appello della parte onerata dalla sentenza di prima istanza) ed introdotto un rito più breve per tutte quelle ipotesi (cf. can. 1683) in cui:
1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;
2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.
Nelle Regole Procedurali annesse al Motu Proprio (cf. art. 14 § 1) vengono elencate alcune circostanze che consentono la trattazione della causa con il processo breve. Trattasi non di nuovi motivi di nullità, ma di fatti particolarmente gravi e significativi che rendono agevole la prova della nullità del matrimonio.
Tra essi, a mente della citata norma, si annoverano, a titolo esemplificativo:
– quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà;
– la brevità della convivenza coniugale;
– l’aborto procurato per impedire la procreazione;
– l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo;
– l’occultamento doloso della sterilità, di una grave malattia contagiosa, di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione;
– la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna;
– la violenza fisica inferta per estorcere il consenso al matrimonio;
– la mancanza di uso di ragione comprovata da documentazione medica.
Se si è in presenza di queste circostanze, dopo la presentazione dell’atto introduttivo della causa (il libello), viene fissata, non oltre trenta giorni, la sessione unica per la raccolta delle prove, all’esito della quale vengono concessi quindici giorni per le osservazioni in favore del vincolo e le difese delle parti. Una volta ricevuti gli atti, il Vescovo, previa consultazione con l’istruttore (il Giudice incaricato della raccolta delle prove) e l’assessore (un esperto), valutati gli atti e le difese, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, pronuncia la sentenza. Altrimenti rimette la causa al giudizio ordinario. Anche in questo caso è possibile l’appello.
Tutto l’iter dovrebbe concludersi nell’arco di qualche mese.