Sab - 18 Aprile 2026 - 12:23

Avvocato della Rota Romana

La nullità matrimoniale

Il processo

Nelle cause di nullità di matrimonio sono competenti: 1° il Tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il Tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il Tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove (can. 1672).

Il processo ha inizio con il deposito del «libello», atto nel quale vengono sommariamente descritti i fatti e le ragioni di diritto per cui si chiede la dichiarazione di nullità. Ammesso il libello e concordato il «dubbio» (la formula con cui viene fissato il capo di nullità che sarà oggetto di indagine nel corso del processo), prende avvio l’istruttoria con la citazione e l’esame delle parti. Si procede poi all’escussione dei testimoni e – nei casi espressamente previsti (impotenza ed incapacità psichica) – viene disposta una perizia.
Conclusasi l’istruttoria, dopo il deposito della memoria difensiva dell’avvocato – il c.d. Restrictus – e delle osservazioni del Difensore del Vincolo – le cc.dd. Animadversiones –, la causa viene mandata in decisione.

La sentenza è pronunciata da un Collegio composto normalmente da tre giudici che stabilirà se consti o non consti della nullità del matrimonio del caso per il/i capo/i addotto/i.

Nel caso di appello avverso una sentenza affermativa, il Tribunale di secondo grado valuterà anzitutto se l’appello abbia fondamento o sia interposto solo a scopo dilatorio. In quest’ultimo caso, confermerà la sentenza che ha deciso la nullità del matrimonio. Nel caso in cui invece l’appello sia ritenuto giustificato, si aprirà una nuova fase istruttoria al termine della quale sarà pronunciata una nuova sentenza. Se questa avrà dichiarato nullo il matrimonio, il processo si concluderà; diversamente, a fronte di due sentenze difformi, sarà dirimente il terzo grado di giudizio.

L’appello può essere proposto dinanzi al Tribunale ecclesiastico competente oppure direttamente alla Rota Romana.

A seguito della sentenza dichiarativa della nullità il matrimonio è tamquam non esset, cioè come se mai fosse esistito: ciò consente la celebrazione di un nuovo matrimonio ed il regolare accesso ai sacramenti (ove la situazione personale della parte non li avesse consentiti per l’addietro).

Perché la sentenza di nullità possa essere riconosciuta dallo Stato italiano è necessario un nuovo processo – c.d. di “delibazione” – presso la competente Corte d’Appello italiana: processo all’esito del quale la sentenza potrà essere trascritta nei registri dello stato civile.