F.A.Q.
1) Prima di avviare la causa di nullità matrimoniale occorre ottenere il divorzio o la separazione civile?
R.: No. Si tratta di processi totalmente distinti ed indipendenti. E’ possibile chiedere prima la nullità canonica ed iniziare poi il procedimento di separazione, come è possibile il percorso inverso.
2) Per ottenere la nullità, l’altra parte deve essere necessariamente d’accordo?
R.: No. Anche se evidentemente giova all’accertamento del vero ed alla tempistica del processo, l’accordo non è necessario per l’ottenimento della dichiarazione di nullità. Parimenti, non è ostativo al conseguimento della nullità il fatto che l’altro coniuge, disinteressandosi al processo, decida di non prendervi parte.
3) Nel corso del processo occorre necessariamente incontrare l’altra parte?
R.: No. Le parti, di norma, vengono ascoltate in giorni diversi.
4) Le udienze sono pubbliche?
R.: No. Le udienze si svolgono in assenza di pubblico, essendovi ammessi i soli addetti ai lavori (il giudice istruttore con un “notaio” deputato alla verbalizzazione, l’avvocato della parte attrice, l’avvocato della parte convenuta, se questa è costituita in giudizio con un proprio Patrono, ed il difensore del vincolo, ove voglia essere presente).
5) La presenza di figli nati dal matrimonio impedisce la dichiarazione di nullità?
R.: No. La volontà di escludere i figli dal matrimonio è solo uno dei motivi di nullità: ove ricorrano altre cause (vizio del consenso, impedimento dirimente non dispensato o difetto di forma canonica), la presenza di figli non è assolutamente ostativa alla dichiarazione di nullità.
6) Se si ottiene la dichiarazione di nullità, i figli nati in costanza di matrimonio diventano illegittimi?
R.: No. La sentenza dichiarativa della nullità produce i suoi effetti giuridici solo tra i coniugi e non lede in alcun modo lo status di figlio legittimo, né tange i diritti ed i doveri ad esso connessi.
7) I familiari possono intervenire nel processo in qualità di testimoni?
R.: Si. A differenza di quanto accade nel processo civile, i congiunti figurano generalmente tra i testi, poiché si presume che essi conoscano meglio di altri i fatti personali oggetto del processo di nullità.
8) Cosa si intende per matrimonio «rato e non consumato»?
R.: Con tale espressione si intende un matrimonio valido cui non sia seguito un regolare rapporto sessuale coniugale, consumato secondo natura.
La mancata consumazione non è causa di nullità del matrimonio, ma circostanza che consente l’ottenimento della «dispensa» pontificia, che è provvedimento di “grazia”, non sentenza.
9) Quali sono gli effetti civili derivanti dalla delibazione della sentenza di nullità matrimoniale?
R.: A seguito del riconoscimento civile della sentenza canonica di nullità matrimoniale vengono meno con effetto retroattivo (dal giorno del consenso) gli effetti personali del matrimonio: è come se le parti non fossero mai state sposate tra di loro (fatti salvi i diritti di eventuali figli). Per quanto attiene agli effetti patrimoniali ed in ispecie all’assegno di mantenimento, in base all’attuale orientamento della giurisprudenza di Cassazione, se non è ancora intervenuto divorzio passato in giudicato al momento in cui interviene la delibazione, il diritto all’assegno verrà meno; se, invece, vi è già divorzio definitivo, allora l’assegno non verrà meno.
10) Sono un chierico: cosa posso fare se ritengo ingiusto un decreto che mi riguarda?
R.: Il destinatario di un decreto che si ritiene ingiusto, per presentare ricorso, deve anzitutto chiedere per iscritto all’autore del decreto la revoca o la correzione del medesimo entro 10 giorni dalla notifica (c.d. remonstratio). La domanda di revoca o correzione implica anche la richiesta di sospensione dell’esecuzione. Trascorsi inutilmente i 10 giorni, si perde il diritto di impugnare l’atto amministrativo.
Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda l’autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che la domanda si debba respingere, i termini per il ricorso al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto – di quindici giorni utili – decorrono dall’intimazione del nuovo decreto; se poi entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la remonstratio l’autore del decreto non decide nulla, i termini – di quindici giorni utili – decorrono dal trentesimo giorno.
Il ricorrente ha sempre diritto di valersi di un avvocato o procuratore.